I doveri dello psicologo e i diritti dell’utenza: il Codice Deontologico degli Psicologi Italiani

dott. C. Baggini

L’esercizio di una professione comporta per sua natura una serie di dilemmi che il professionista si pone circa l’opportunità, la correttezza, la liceità di talune condotte. Il fatto che l’attività professionale si svolga in un contesto ambientale in cui convivono regole sociali, giuridiche e morali, talora incompatibili, può rendere ardui i processi decisionali conseguenti.”
(Calvi e Gulotta, 2012)

Credo che queste parole descrivano in maniera semplice ed efficace la complessità di livelli sottostante la quotidiana pratica professionale. Inoltre, sono ancor più vere quando si pensa all’attività psicologica, che ha come obiettivo principe il benessere della persona che si rivolge al professionista. In questo articolo, che a primo impatto sembra esulare dall’oggetto del blog, cercherò di mettere in luce quegli articoli del Codice Deontologico degli Psicologi italiani (CD) che, a mio avviso, possono avere delle implicazioni rilevanti parlando di orientamento sessuale e di identità di genere, con particolare riferimento alla pratica clinica.

Innanzitutto desidero porre un quesito di fondamentale importanza: perché è necessario un Codice Deontologico per lo svolgimento della professione di psicologo? E ancor prima: che cos’è il Codice Deontologico degli Psicologi italiani?

La prima versione del CD è stata approvata dal Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi (CNOP) il 17 gennaio 1998, in seguito ad uno scrupoloso lavoro di una apposita task force e ad una votazione referendaria da parte degli iscritti. L’attuale versione del testo è stata accettata dal CNOP il 17 dicembre 2006 ed ha subito in questi anni alcune parziali modifiche ed aggiunte (nel 2009 e nel 2013) (1). Il Codice Deontologico rappresenta quindi una sorta di “carta d’identità” dello psicologo in cui gli iscritti all’Albo hanno dichiarato di riconoscersi e al quale tutti i professionisti si devono attenere nello svolgimento dell’attività (Calvi e Gulotta, 2012). Per meglio comprendere l’importanza e la funzione di questo documento, mi sembra doveroso citare il commento allo stesso CD scritto dal dott. Riccardo Bettiga, attuale Presidente dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia: “Il Codice Deontologico degli Psicologi Italiani raccoglie le norme di comportamento cui qualunque psicologo deve strettamente attenersi nello svolgimento della propria attività, la cui osservanza è necessaria alla realizzazione di una buona pratica professionale, in qualsiasi ambito essa si eserciti. La diffusione, la conoscenza e la comprensione delle norme contenute nel presente codice sono strumenti irrinunciabili per orientarsi nella professione psicologica: valore imprescindibile per chi la esercita e garanzia fondamentale per chi ne fruisce.

Il Codice Deontologico è costituito da 42 articoli, così suddivisi:

  • Capo I (artt. 1-21) – Principi generali di deontologia professionale;
  • Capo II (artt. 22-32) – Rapporti dello psicologo con l’utenza e la committenza;
  • Capo III (artt. 33-38) – Rapporti con i colleghi;
  • Capo IV (artt. 39-40) – Rapporti con la società;
  • Capo V (artt. 41-42) – Norme di attuazione del Codice.

Come anticipato, per esigenze di spazio e per mantenere il focus di questo blog, mi limiterò a soffermarmi su quegli articoli che hanno implicazioni più forti nella pratica con persone LGBT (2).

L’articolo 1 del CD stabilisce che le regole al suo interno sono vincolanti per tutti gli iscritti all’Albo degli psicologi, che devono essere applicate in qualsiasi contesto di svolgimento professionale (per es. anche per le consulenze online) e che ogni psicologo è tenuto alla loro conoscenza (3). Ne consegue l’articolo 2, il quale sancisce che ogni inosservanza del CD ed ogni condotta contraria al decoro costituisce infrazione disciplinare ed è punibile a norma di legge.

Di particolare rilievo l’articolo 3, che recita: “Lo psicologo considera suo dovere accrescere le conoscenze sul comportamento umano ed utilizzarle per promuovere il benessere psicologico dell’individuo, del gruppo, della comunità […]”. Primari per la professione dello psicologo sono quindi l’attività di studio e di ricerca, nonché l’applicazione delle nuove conoscenze acquisite per il benessere della persona e della collettività in generale. L’articolo continua: “Lo psicologo è consapevole del­la responsabilità sociale derivante dal fatto che, nell’esercizio professionale, può intervenire significativamente nella vita degli altri; pertanto deve prestare particolare attenzione ai fattori personali, sociali, organizzativi, finanziari e po­litici, al fine di evitare l’uso non appropriato della sua influenza […]”. Il professionista non deve trascurare che il suo ruolo e molti altri fattori inerenti alla sua figura possono talora influire negativamente sulle persone e non rispondere ai loro reali interessi. E conclude affermando che “lo psicologo è responsabile dei propri atti professionali e delle loro prevedibili dirette conse­guenze”: egli non può quindi sottrarsi alle responsabilità derivanti dalla propria pratica professionale. Il concetto fondamentale di tutela dell’utenza viene ribadito anche all’interno dell’articolo 22, con l’affermazione “Lo psicologo adotta condotte non lesive per le persone di cui si occupa professionalmente […]”: lo squilibrio di potere tra professionista e destinatario della prestazione, specialmente in ambito clinico, può essere ancor più accentuato dalla condizione di difficoltà soggettiva in cui si trova quest’ultimo (Calvi e Gulotta, 2012). Ne consegue quanto espresso nell’articolo 25, dove si legge: “lo psicologo non usa impropriamente gli strumenti di diagnosi e di valutazione di cui dispone […]”. Come ricordano Calvi e Gulotta, “la padronanza e l’uso di conoscenze e strumenti pongono lo psicologo in una situazione di asimmetricità rispetto al paziente, che rende necessarie delle forme di tutela deontologica” (Calvi e Gulotta, 2012). Anche l’articolo 37 riprende tali principi: lo psicologo deve conoscere i limiti della propria competenza e preparazione, tutelando in primo luogo l’utente e il suo benessere; specifica anche che nel caso in cui la richiesta del destinatario esuli dal campo delle conoscenze dello specialista, quest’ultimo è tenuto a proporre una consulenza o un invio ad un collega “più indicato” in relazione alla domanda dell’utente. Si legge: “Lo psicologo accetta il mandato professionale esclusivamente nei limiti delle proprie competenze. Qualora l’interesse del committente e/o del destinatario della prestazione richieda il ricorso ad altre specifiche competenze, lo psicologo propone la consulenza ovvero l’invio ad altro collega o ad altro professionista.

L’articolo che riguarda in maniera più diretta le tematiche LGBT è il 4, dichiarando che, in riferimento alla propria utenza, lo psicologo “[…] ne rispetta opinioni e credenze, astenendosi dall’imporre il suo sistema di valori; non opera discriminazioni in base a religione, etnia, nazionalità, estrazione sociale, stato socio-economico, sesso di appartenenza, orientamento sessuale, disabilità”. Questo articolo del CD può essere definito come il fondamento etico dell’intero documento (Calvi e Gulotta, 2012), affermando chiaramente la natura laica e non discriminatoria della professione psicologica. L’articolo, inoltre, continua affermando che “lo psicologo utilizza metodi e tecniche salva­guardando tali principi, e rifiuta la sua collaborazione ad iniziative lesive degli stessi”.

L’articolo 5 delinea lo psicologo in quanto uomo di scienza, la cui attività si basa su di una disciplina costruita su fondamenti di carattere scientifico (la psicologia, per l’appunto), approvati da una comunità internazionale di studiosi che la sottopongono a continua verifica, falsificazione e revisione: i cardini della professione di psicologo sono quindi la ricerca scientifica e il continuo aggiornamento delle proprie conoscenze. L’articolo conclude affermando che “lo psicologo impiega metodologie delle quali è in grado di indicare le fonti e riferimenti scientifici, e non suscita, nelle attese del cliente e/o utente, aspettative infondate”. Per rimanere in tema, l’articolo 7 ribadisce l’importanza e la responsabilità del ruolo scientifico rappresentato dallo psicologo: “Nelle proprie attività professionali, nelle attività di ricerca e nelle comunicazio­ni dei risultati delle stesse, nonché nelle attività didattiche, lo psicologo valuta attentamente, anche in relazione al contesto, il grado di validità e di attendibi­lità di informazioni, dati e fonti su cui basa le conclusioni raggiunte; espone, all’occorrenza, le ipotesi interpretative alternative, ed esplicita i limiti dei risul­tati.” Come commento a questo estratto del CD, riporto le parole di Calvi e Gulotta che ben ne esprimono il senso: “[…] Spesso assistiamo a dichiarazioni di psicologi che con toni oracolistici, talvolta con dichiarazioni trasmesse attraverso giornali, radio e televisione, azzardano interpretazioni, magari considerate più profonde solo perché sono controintuitive, senza che siano fondate su dati non diciamo sicuri ma neanche attendibili. […] Una delle responsabilità maggiori che hanno gli psicologi – e il CD tende a promuoverla – è il presentare la propria scienza come credibile proprio perché problematica ad ogni passo denunciando i dati su cui si basa e i modelli interpretativi applicati.” (Calvi e Gulotta, 2012)

Nell’articolo 6 si legge che “[…] lo psicologo salva­guarda la propria autonomia nella scelta dei metodi, delle tecniche e degli stru­menti psicologici, nonché della loro utilizzazione; è perciò responsabile della loro applicazione ed uso, dei risultati, delle valutazioni ed interpretazioni che ne ricava”: ne consegue che il professionista, nella libertà di scegliere la metodologia e le tecniche che ritiene più appropriate (ovviamente sempre nel rispetto della deontologia professionale), si fa carico della propria decisione ed è responsabile delle conseguenze derivanti (come già sancito anche dall’articolo 3). L’articolo 24 specifica il dovere da parte dello psicologo di informare adeguatamente i soggetti circa le attività che verranno svolte, garantendo in tal modo la possibilità al destinatario di sottrarsi liberamente qualora non si trovi d’accordo sulle prestazioni offerte. In particolare: “lo psicologo, nella fase iniziale del rapporto professionale, fornisce all’in­dividuo, al gruppo, all’istituzione o alla comunità, siano essi utenti o com­mittenti, informazioni adeguate e comprensibili circa le sue prestazioni, le finalità e le modalità delle stesse […]”.

La prima parte dell’articolo 26 recita: “lo psicologo si astiene dall’intraprendere o dal proseguire qualsiasi attività profes­sionale ove propri problemi o conflitti personali, interferendo con l’efficacia delle sue prestazioni, le rendano inadeguate o dannose alle persone cui sono rivolte […]”. A mio avviso, si tratta di un punto nevralgico della pratica psicologica: è certamente indubbio che lo psicologo, in quanto essere umano, abbia delle peculiari dinamiche interiori, esattamente come ogni altra persona. Questa parte del CD rimanda ad una valutazione che il professionista stesso deve attuare su di sé al fine di tutelare l’utenza ed invita ad una lucida presa di consapevolezza circa aspetti personali che possono influenzare l’attività e danneggiare il destinatario della prestazione.

Parlando di rapporti tra colleghi, l’articolo 36 afferma: “Lo psicologo si astiene dal dare pubblicamente su colleghi giudizi negativi re­lativi alla loro formazione, alla loro competenza ed ai risultati conseguiti a seguito di interventi professionali, o comunque giudizi lesivi del loro decoro e della loro reputazione professionale. […] Qualora ravvisi casi di scorretta condotta professionale che possano tradursi in danno per gli utenti o per il decoro della professione, lo psicologo è tenuto a darne tempestiva co­municazione al Consiglio dell’Ordine competente.” Si enunciano quindi due principi: da un lato si invita il professionista a non screditare pubblicamente i colleghi e il loro operato, indipendentemente dalla situazione in questione. Dall’altro, si esprime l’obbligo deontologico per uno psicologo di dare tempestiva comunicazione all’Ordine di eventuali comportamenti messi in atto da colleghi che possano ledere l’utenza o la categoria professionale, in modo che l’Ente possa verificare la condotta del proprio iscritto e, qualora necessario, intervenire con gli adeguati provvedimenti.

L’articolo 39 riprende dei concetti generali già espressi in precedenza nel CD. “Lo psicologo presenta in modo corretto ed accurato la propria formazione, esperienza e competenza. Riconosce quale suo dovere quello di aiutare il pub­blico e gli utenti a sviluppare in modo libero e consapevole giudizi, opinioni e scelte.” Questo precetto sottolinea l’importanza di fornire una corretta e chiara informazione circa la formazione e le competenze dello psicologo e, allo stesso tempo, rimarca il dovere del professionista a stimolare l’autonomia di pensiero e l’autodeterminazione dei destinatari delle sue prestazioni, anche attraverso l’uso non manipolatorio dell’informazione: lo scopo è, quindi, quello di tutelare il decoro della professione e di salvaguardare la collettività dal rischio di essere influenzata da informazioni scorrette. Lo psicologo viene quindi descritto come “produttore e facilitatore di chiarezza e genuinità nell’informazione, nella comunicazione e nel comportamento” (Calvi e Gulotta, 2012). Riprendendo la prima parte dell’articolo precedente, l’articolo 40 affronta il delicato tema della pubblicità, che deve essere svolta nel rispetto della trasparenza, della veridicità e della difesa dell’immagine della categoria professionale, con lo scopo di tutelare l’utenza offrendo un certo tipo di servizio di qualità, e non al mero fine di procacciarsi la clientela. “[…] Può essere svolta pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni se­condo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio […]. Il messaggio deve essere formulato nel rispetto del decoro professionale, conformemente ai criteri di serietà scientifica ed alla tutela dell’immagine della professione.” (4)

Infine, sebbene esuli dall’intento del presente elaborato, mi sembra doveroso citare l’articolo 21, oggetto di aspre critiche e di differenti interpretazioni. Nello specifico, mi riferisco al seguente estratto: “Sono specifici della profes­sione di psicologo tutti gli strumenti e le tecniche conoscitive e di intervento relative a processi psichici (relazionali, emotivi, cognitivi, comportamentali) basati sull’applicazione di principi, conoscenze, modelli o costrutti psicologici.” Non entrerò nel merito della diatriba che questo articolo ha acceso nel mondo delle professioni sanitarie e di aiuto (5) – nonché all’interno della comunità psicologica stessa – ma mi limiterò ad invitare coloro che ritengono di aver bisogno di un intervento psicologico a rivolgersi esclusivamente a psicologi qualificati ed iscritti all’Albo.

Spero di essere riuscito, almeno in parte, a trasmettere l’importanza del CD degli Psicologi, e di esser stato in grado di stimolare una riflessione in merito; mi auguro che il lettore possa essere in grado di immaginare l’applicazione di questi precetti alle tematiche LGBT (sia che si tratti di contesti clinici che di ambiti divulgativi). Mi preme rimarcare, tuttavia, che la trattazione qui compiuta non è esaustiva e che, per sua natura, il CD è oggetto di interpretazioni spesso molto differenti tra loro: mi sono proposto di commentare gli articoli nel modo più oggettivo possibile, ma rimane comunque una elaborazione compiuta dal sottoscritto. Per chi fosse interessato, invito alla lettura del testo in bibliografia e della versione completa del Codice.
Ogni persona che intenda rivolgersi ad uno psicologo è, a mio avviso, tenuta ad informarsi preventivamente sulla formazione e sul tipo di attività svolta dal professionista, in modo da individuare colui/colei che più risponda alle sue necessità. A questo proposito, ricordo che tutti gli iscritti sono presenti nel database del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi (6) e che gli Ordini Professionali Regionali mettono a disposizione online una sezione dedicata alla ricerca degli iscritti (7), che rimanda alle pagine individuali degli psicologi, dove si possono trovare informazioni utili circa la loro formazione e le loro competenze.
Ci tengo a sottolineare che ogni cittadino che ravvisi (per esperienza diretta o indiretta) una anomalia (effettiva o presunta) nello svolgimento della professione di uno psicologo può chiedere chiarimenti, esprimere le proprie perplessità o segnalare il comportamento scorretto all’Ordine Regionale degli Psicologi di competenza: questo è un diritto che ognuno può esercitare, che difende il benessere della collettività, promuove uno stile di salute consapevole per la cittadinanza e contribuisce a tutelare la nostra bellissima professione.


Note al testo:

  1. Per tutti i riferimenti normativi si rimanda a questo link dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia.
  2. Il Codice Deontologico degli Psicologi italiani è disponibile online in versione PDF a questo link. Si è scelto di rimandare alla pagina dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia poiché questo Ente regionale è quello cui l’autore di questo articolo e gli altri autori del blog fanno parte.
  3. Vale il principio giuridico dell’art. 5 del Codice Penale, secondo cui “ignorantia legis non excusat”; il professionista non a conoscenza delle norme contenute nel CD non è esonerato dalla responsabilità disciplinare.
  4. Il contenuto di questo articolo è stato modificato in seguito a referendum nel 2006.
  5. Questa parte del Codice Deontologico è stata aggiunta in seguito a referendum nel 2013, con l’intento di tutelare ulteriormente la professione di psicologo nonché di salvaguardare l’utenza da possibili abusi professionali: da qui ne è derivata una serie di aspre battaglie legali con figure non ancora regolamentate a livello nazionale. Ribadisco fermamente come non sia questo il luogo e il contesto adatto per entrare nel merito della questione.
  6. Il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi permette di avere accesso ad un database unificato di tutti gli iscritti all’Ordine sul territorio nazionale: la sezione di ricerca restituisce il cognome e nome dei professionisti trovati, con relativo Ordine Regionale di appartenenza e la sezione dell’Albo di pertinenza (A o B). È possibile avere accesso a questa funzionalità tramite questo link.
  7. Per esempio, l’Ordine degli Psicologi della Lombardia mette a disposizione nella home page la sezione “Albo degli Psicologi – cerca il professionista”, dal quale si ha accesso alle pagine dei singoli iscritti, i quali hanno la possibilità di fornire informazioni più dettagliate circa la loro formazione, il luogo di svolgimento della professione, i contatti e gli ambiti di intervento. Si veda la pagina di OPL e la sezione dedicata alla ricerca degli iscritti.

Bibliografia:

  • Calvi E., Gulotta G. (2012), Il codice deontologico degli psicologi: commentato articolo per articolo: con appendice di aggiornamento 2012, Milano: Giuffrè.
  • Lingiardi V., Nardelli N. (2014), Linee guida per la consulenza psicologica e la psicoterapia con persone lesbiche, gay e bisessuali, Milano: Raffaello Cortina.
  • Ordine degli Psicologi della Lombardia (2014), Codice deontologico degli psicologi italiani, Milano: OPL, disponibile online in versione PDF a questo link.

 

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